Come posso creare la mia associazione?
Una guida passo passo per fondare un'associazione in Svizzera.
Costituzione d'impresa. Semplice. Online.
Fondare un'associazione
I requisiti per la fondazione di un'associazione ai sensi del diritto svizzero si trovano nel Codice Civile Svizzero (ZGB) a partire dall'art. 60. Il cuore del processo di fondazione è costituito dallo statuto scritto dell'associazione, che fornisce informazioni sullo scopo, sui mezzi e sull'organizzazione.
L'associazione è un'associazione di persone e/o società che intendono perseguire congiuntamente uno scopo non economico.
Per costituire un'associazione è sufficiente che almeno due persone adottino un sufficiente statuto scritto in una riunione inaugurale. L'atto costitutivo deve disciplinare lo scopo, i mezzi e l'organizzazione dell'associazione (art. 60 comma 2 ZGB). Per il resto, lo statuto può essere redatto in modo molto flessibile. Per essere valido, l'atto costitutivo deve essere firmato da almeno i membri del consiglio direttivo.
Organizzazione
Secondo le norme di legge, un'associazione deve avere due o, se necessario, tre organi:
- l'assemblea generale
- il consiglio di amministrazione
- se necessario, un organo di controllo
Lo statuto può prevedere anche altri organi (ad esempio, un'assemblea dei delegati). Tuttavia, l'organizzazione statutaria non è obbligatoria e può essere disciplinata diversamente nello statuto (art. 63 ZGB). L'associazione ha bisogno di un revisore dei conti se sono soddisfatti i requisiti dell'Art. 69b ZGB.
Iscrizione nel registro delle imprese
In linea di principio, un'associazione non deve essere iscritta nel registro delle imprese, a meno che non gestisca un'attività commerciale o sia soggetta a revisione contabile (Art. 61 comma ZGB). L'iscrizione nel registro delle imprese implica che l'associazione è soggetta a procedure cambiarie e fallimentari e deve inoltre rispettare le norme sulla contabilità commerciale (non è più sufficiente la “fattura del libro del latte”). L'iscrizione ha sempre e solo un effetto dichiarativo, cioè non è necessaria per l'acquisizione della personalità giuridica dell'associazione.
Una costituzione errata (ad esempio a causa di uno scopo illecito) comporta la classificazione dell'organizzazione come società semplice.